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1.
Premessa. Nozione di pacchetto
turistico. [indice]
Premesso
che: a) il decreto legislativo
n. 111 del 17.3.95 di attuazione
della Direttiva 90/314/CE
dispone a protezione del
consumatore che
l’organizzatore ed il
venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si
rivolge, debbano essere in
possesso dell’autorizzazione
amministrativa
all’espletamento delle loro
attività (art. 3/1 lettera a
d.lgs. 111/95). B) il
consumatore ha diritto di
ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico
(ai sensi dell’art. 6 del d.
lgs. 111/95), che è documento
indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di
Garanzia di cui all’art. 18
delle presenti Condizioni
generali di contratto. La
nozione di ‘pacchetto
turistico (art.2/1 d.lgs.
111/95) è la seguente: I
pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed
i circuiti “tutto compreso”,
risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente
almeno una notte: a) trasporto;
b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio
(omissis) ...che costituiscano
parte significativa del
“pacchetto turistico”.
2. Fonti legislative.
[indice]
Il
contratto di compravendita di
pacchetto turistico, è
regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate
nella documentazione di viaggio
consegnata al consumatore. Detto
contratto, sia che abbia ad
oggetto servizi da fornire in
territorio nazionale che estero,
sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni – in quanto
applicabili - della L.
27/12/1977 n°1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il
23.4.1970, nonché dal
sopraccitato Decreto Legislativo
111/95.
3. Informazione obbligatoria
- scheda tecnica.
[indice]
L’organizzatore
ha l’obbligo di realizzare in
catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli
elementi obbligatori da inserire
nella scheda tecnica del
catalogo o del programma fuori
catalogo sono: estremi
dell’autorizzazione
amministrativa
dell’organizzatore; estremi
della polizza assicurativa
responsabilità civile; periodo
di validità del catalogo o
programma fuori catalogo; cambio
di riferimento ai fini degli
adeguamenti valutari, giorno o
valore.
4. Prenotazioni.
[indice]
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui la Insolita Travels T.O. invierà
relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi
Venditrice. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno
fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio
carico dal Decr. Legisl. 111/95
in tempo utile prima
dell’inizio del viaggio.
5. Pagamenti.
[indice]
La
misura dell’acconto, fino ad
un massimo del 25% del prezzo
del pacchetto turistico, da
versare all’atto della
prenotazione ovvero all’atto
della richiesta impegnativa e la
data entro cui prima della
partenza dovrà essere
effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, opuscolo o quanto
altro. Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o
della Insolita Travels T.O. la risoluzione di
diritto.
6. Prezzo.
[indice]
Il
prezzo del pacchetto turistico
è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle
variazioni di: - costi di
trasporto, incluso il costo del
carburante; - diritti e tasse su
alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli
aeroporti; - tassi di cambio
applicati al pacchetto in
questione. Per tali variazioni
si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica
del catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le
oscillazioni incideranno sul
prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale
espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o
programma fuori catalogo.
7. Recesso del
consumatore.
[indice]
Il
consumatore può recedere dal
contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi: -
aumento del prezzo di cui al
precedente art.6 in misura
eccedente il 10%; - modifica in
modo significativo di uno o più
elementi del contratto
oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto
turistico complessivamente
considerato e proposta dalla
Insolita Travels T.O. dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal
consumatore. Nei casi di cui
sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto: - ad
usufruire di un pacchetto
turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la
restituzione dell'eccedenza di
prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo; - alla
restituzione della sola parte di
prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di
rimborso. Il consumatore dovrà
dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e
non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata
dalla Insolita Travels T.O. si intende accettata.
Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma verrà
addebitato – al netto
dell’acconto versato di cui
all’art. 5/1° comma -
l’importo della penale nella
misura qui di seguito indicate
(oltre al costo individuale di
gestione pratica):
- 10% della quota di
partecipazione dal 29° al 20°
giorno prima della data di
partenza del viaggio;
- 25% della quota di
partecipazione dal 19° al 10°
giorno prima della data di
partenza del viaggio;
- 50% della quota di
partecipazione dal 9° al 4°
giorno prima della data di
partenza del viaggio;
- 80% della quota di
partecipazione dal 3° giorno
alla data di partenza del
viaggio;
- nessun rimborso dopo tale
termine. Per tutte le partenze,
nessun rimborso sarà accordato
a chi si presenterà alla
partenza o chi decida di
interrompere il viaggio o
soggiorno già intrapreso. Cosi
pure nessun rimborso spetterà a
chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o
inesattezza dei previsti
documenti personali per
l’espatrio. Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in
volta alla firma del contratto.
8. Modifica o annullamento
del pacchetto turistico prima
della partenza.
[indice]
Nell’ipotesi
in cui, prima della partenza, la
Insolita Travels T.O. comunichi per iscritto la
propria impossibilità di
fornire uno o più dei servizi
oggetto del pacchetto turistico,
proponendo una soluzione
alternativa il consumatore potrà
esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma
già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo proposto
(ai sensi del 2° e 3° comma
del precedente articolo 7). Il
consumatore può esercitare i
diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da
casi di forza maggiore e caso
fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato. Per gli
annullamenti diversi da quelli
causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del
consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto
(ai sensi del precedente art.
7), la Insolita Travels T.O. che annulla ( ex art.
1469 bis numero 5 Cod. Civ.),
restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio. La somma
oggetto della restituzione non
sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto
dal precedente art. 7, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
9. Modifiche dopo la
partenza.
[indice]
La
Insolita Travels T.O. qualora dopo la partenza si
trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio
del consumatore, una parte
essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del
contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a
quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per
seri e giustificati motivi, la Insolita Travels T.O. fornirà senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito,
compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di
posti e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
10. Sostituzioni.
[indice]
Il
cliente rinunciatario può farsi
sostituire da altra persona
sempre che: l’organizzatore ne
sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la
partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione
circa le generalità del
cessionario; il sostituto
soddisfi tutte le condizioni per
la fruizione del servizio (ex
art. 10 d. lgs. 111/95) ed in
particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari; il
soggetto subentrante rimborsi
alla Insolita Travels T.O. tutte le spese
sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura che
gli verrà quantificata prima
della cessione. Il cedente ed il
cessionario sono inoltre
solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui
alla lettera c) del presente
articolo. In relazione ad alcune
tipologie di servizi, può
verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non accetti
la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata
entro il termine di cui al
precedente punto a). La
Insolita Travels T.O. non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale
mancata accettazione della
modifica da parte dei terzi
fornitori di servizi. Tale
mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dalla
Insolita Travels T.O. alle parti interessate prima
della partenza.
11. Obblighi dei
partecipanti.
[indice]
I
partecipanti dovranno essere
muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per
tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno e di transito
e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza ed
a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore dovesse
subire a causa della loro
inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni. Il
consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto di
surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il consumatore
comunicherà altresì per
iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione,
le particolari richieste
personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
12. Classificazione
alberghiera.
[indice]
La
classificazione ufficiale delle
strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto
in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il
servizio è erogato. In assenza
di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, la
Insolita Travels T.O. si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o depliant
una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e
conseguente accettazione della
stessa da parte del consumatore.
13. Regime di responsabilità.
[indice]
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al
consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che
le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno
che provi che l’evento è
derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte
da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva,
secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle
leggi o convenzioni sopra
citate.
14. Limiti del
risarcimento.
[indice]
Il
risarcimento dovuto
dall’organizzatore per danni
alla persona non può in ogni
caso essere superiore alle
indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali
in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità:
e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo
modificato all’Aja nel 1955;
la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Bruxelles del
1970 (CCV) sul contratto di
viaggio per ogni ipotesi di
responsabilità
dell’organizzatore. In ogni
caso il limite risarcitorio non
può superare l’importo di
“2.000 Franchi oro Germinal
per danno alle cose” previsto
dall’art. 13 n° 2 CCV e di
5000 Franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno e per
quelli stabiliti dall’art.
1783 Cod. Civ.
15. Obbligo di
assistenza.
[indice]
L’organizzatore
è tenuto a prestare le misure
di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di
diligenza professionale
esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore ed
il venditore sono esonerati
dalle rispettive responsabilità
(artt. 13 e 14), quando la
mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di
forza maggiore.
16. Reclami e denunce.
[indice]
Ogni
mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo
affinché l’organizzatore, il
suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. Il
consumatore può altresì
sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la
località di Partenza.
17. Assicurazione contro le
spese di annullamento e di
rimpatrio.
[indice]
Se
non espressamente comprese nel
prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione
presso gli uffici
dell’organizzatore o del
venditore speciali polizze
assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento
del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese
di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
18. Fondo di garanzia.
[indice]
E’
istituito presso la Direzione
Generale per il Turismo del
Ministero delle Attività
Produttive il Fondo di Garanzia
cui il consumatore può
rivolgersi (ai sensi dell’art.
21 D. lgs. 111/95), in caso di
insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o
dell’organizzatore, per la
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di
viaggi all’estero Il fondo
deve altresì fornire
un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al
comportamento
dell’organizzatore. Le modalità
di intervento del Fondo sono
stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/07/99, n. 349
G.U. n. 249 del 12/10/1999 (art.
21 n.5 D. lgs. N.111/95).
ADDENDUM - CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
[indice]
A) Disposizioni normative.
I
contratti aventi ad oggetto
l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato
servizio turistico, non
potendosi configurare come
fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1,
n.3 e n.6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse
da quelle relative al contratto
di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di
contratto.
B) Condizioni di contratto.
A
tali contratti sono altresì
applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di
contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma;
art. 5; art. 7; art.8; art.9;
art. 10 1° comma; art. 11; art.
15; art. 17. L’applicazione di
dette clausole non determina
assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico
(organizzatore viaggio ) va
pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
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